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venerdì 19 maggio 2017

Lavoro. Termini di decadenza per impugnare il licenziamento e ricorrere al Giudice.


La Corte di Cassazione sezione Lavoro con la recente sentenza 19 gennaio - 17 maggio 2017 n. 12352 è intervenuta per ribadire la tempistica con cui il lavoratore deve impugnare a pena di decadenza il suo licenziamento e poi proporre il ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro affinchè l'impugnazione non perda di efficacia.

Due sono quindi i termini di decadenza per il lavoratore.

Quest'ultimo punto è di evidente importanza perchè non di rado è capitato a chi scrive che il lavoratore pur avendo impugnato nei termini il licenziamento comminato dal datore di lavoro abbia poi lasciato passare il tempo senza proporre il ricorso e poi presentatosi a studio si sia sentito dire che era decaduto dall'azione che gli avrebbe permesso di ottenere la reintegra o il risarcimento del danno.




La Corte, passando al decisum in questione, ha ricordato che l'art. 6, comma 1, L. n. 604/66 e l’art.32, comma 1, L. n. 183/10, prevedono che "il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta)". L’art. 6, comma 2 stabilisce poi che l’impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale...".

Attenzione, ecco il punto fondamentale da ricordare.


Secondo la Corte non si può ritenere che il secondo termine di decadenza diretto ad una maggiore certezza dei rapporti giuridici tra lavoratore e datore di lavoro debba decorrere dalla scadenza del 60°giorno dalla comunicazione del licenziamento anche qualora il lavoratore abbia provveduto, liberamente, ad impugnarlo senza attendere il 60° giorno dalla comunicazione del recesso. 

In conclusione gli attuali 180 giorni per depositare il ricorso giudiziale decorrono dalla data effettiva dell'impugnazione del licenziamento anche se la stessa è intervenuta prima della scadenza del sessantesimo giorno utile per impugnarlo.


Inoltre per completare il quadro delle possibili situazioni, ricordo che qualora prima dello scadere dei 180 giorni venga proposto il tentativo di conciliazione o la richiesta di arbitrato ove previsto, in caso di rifiuto o di mancato accordo con il datore di lavoro, entro i sessanta giorni dalla data del verbale negativo il lavoratore dovrà depositare il ricorso dinanzi il Tribunale competente, sempre a pena di decadenza.


Pertanto dopo aver impugnato il licenziamento sarà cosa buona attivarsi in tempi brevi per avviare la procedura giudiziale contattando un avvocato esperto del diritto del lavoro che inizierà ad istruire la causa acquisendo la documentazione probatoria necessaria al buon fine del giudizio.


studiolegaledevaleri@gmail.com











martedì 16 maggio 2017

Abilitazione scientifica nazionale 2017. Pubblicati i primi giudizi della tornata 2016.

Sono in corso di pubblicazione i risultati della prima sessione della nuova procedura a sportello per l’abilitazione dei docenti di I e II fascia nei vari settori scientifico-disciplinari, i cosiddetti SSD.
Il tema A.S.N. continua ad essere di grande interesse nella community universitaria, dopo il precedente commento “Abilitazione scientifica nazionale. Aggiornamenti per i potenziali ricorrenti…” pubblicato l’8 luglio 2014 sul blog di informazione giuridica luigidevaleri.postilla.it , sono pervenuti al nostro studio svariati riscontri dai candidati giudicati non idonei per valutare le prospettive di accoglimento del ricorso al TAR Lazio.




Come noto i candidati che verificando la loro posizione sul sito abilitazione.miur.it apprendono di essere stati ritenuti non idonei possono valutare l’opportunità di presentare un ricorso al TAR Lazio, unico competente, per conseguire l’annullamento del proprio giudizio ed una nuova valutazione, ricorso da notificarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione che corrisponde alla decorrenza dell’abilitazione, oppure entro centoventi giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deciso dal Consiglio di Stato.
Coloro che leggendo il proprio giudizio ravvisano alcune incoerenze o altre criticità visti i tempi ristretti per una valutazione,sempre particolare e personale, devono attivarsi per tempo.

La novità recente è costituita dal fatto che i candidati possono presentare la domanda di abilitazione senza limitazioni temporali quindi in qualsiasi momento dell’anno.
Dai primi di aprile di quest’anno è in corso la pubblicazione dei dati relativi al gruppo di candidature presentate entro il 2 dicembre 2016.
L’A.S.N. “a sportello” proseguirà pertanto senza interruzioni, il 3 aprile sono scaduti i termini per il secondo gruppo di candidature che vedranno le commissioni impegnate nella valutazione entro il prossimo 3 agosto e la pubblicazione dei risultati agli inizi di settembre 2017.

I motivi a fondamento del ricorso devono essere valutati caso per caso quanto alle illegittimità riscontrate. I candidati possono contattare lo studio via email per ricevere una consulenza preventiva al fine dell'eventuale proposizione del ricorso al TAR Lazio:

studiolegaledevaleri@gmail.com

martedì 9 maggio 2017

Diritti dei disabili. Chi occupa il posto auto riservato commette il reato di violenza privata.

Non di rado è capitato a Roma ma certamente non solo dalle nostre parti, in spregio ad ogni forma di rispetto per il prossimo disabile, che il beneficiario abbia trovato occupato il proprio spazio riservato sulla pubblica via per il parcheggio.
Ebbene chi si comporta in questo modo dovrà fare attenzione alle conseguenze che questo gesto del tutto deprecabile potrebbe arrecargli essendo applicabile la fattispecie della violenza privata di cui all'art. 610 c.p. che prevede la reclusione fino a quattro anni.




Di recente la Cassazione penale con la sentenza del 7 aprile 2017 n. 17794 si è pronunciata in materia definendo un procedimento in cui un automobilista aveva occupato il posto auto riservato ad un disabile per circa 24 ore ovvero fino a quando la sua autovettura era stata spostata con il carro-attrezzi, affermando che "costituisce violenza privata la condotta di chi impedisce, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcheggiare la propria autovettura.... rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta".

studiolegaledevaleri@gmail.com