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mercoledì 28 novembre 2012

Salute e sicurezza sul lavoro. Appalto e subappalto, la responsabilità dei soggetti coinvolti.


Si è svolta a Roma il 27 novembre la giornata di aggiornamento per i professionisti della sicurezza sul lavoro organizzata da FIRAS-SPP la federazione italiana dei responsabili e addetti alla sicurezza ed EBAFoS l’ente bilaterale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza.
Di seguito propongo ai lettori un sunto della relazione “Appalto e subappalto, la responsabilità dei soggetti coinvolti e del R.S.P.P., fattispecie giudiziarie” che ho svolto nel corso del workshop ideato dallo Studio con gli interventi dell' Avv. Massimiliano D. Parla ed il magistrato cons. Tonino Di Bona.
Il prossimo evento in programma è la “Giornata della sicurezza FIRAS-SPP” che si terrà a Roma il 6 dicembre 2012 con partecipazione gratuita previa registrazione, informazioni sui siti www.firas-spp.com/website e www.ebafos.com




I contratti di appalto, regolati dagli artt. 1655 e ss. del codice civile, per quanto concerne la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08  come modificato dal D. Lgs. 106/09, che indica le procedure e gli adempimenti in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alle imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi a carico del datore di lavoro.
Il datore di lavoro-committente dell’art. 26 è il soggetto appaltante che sottoscrive il contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione.
La norma in questione interviene a regolare quelle situazioni in cui il prestatore di lavoro svolge la sua attività in un contesto diverso da quello del suo datore di lavoro-appaltatore o subappaltatore e nel caso dei lavoratori autonomi in una organizzazione di cui non conoscono i rischi strutturali e logistici (Cass. pen. IV, 18998/2009).
Gli elementi qualificanti l’applicazione dell’art. 26 sono l’affidamento di lavori, servizi o forniture all’interno dell’azienda del datore o di una singola unità produttiva o nell’ambito del ciclo produttivo e la disponibilità dei luoghi dove dovrà svolgersi l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Ciò premesso propongo alcune riflessioni in tema di “rischi da interferenze” la cui gestione è una delle principali problematiche e fonte di responsabilità in sede di appalti.
Il concetto di interferenza tra chi appalta il contratto e l’impresa o il lavoratore autonomo che dovrà poi eseguire l’opera, il servizio o la fornitura e l’eventuale subappaltatrice merita alcune precisazioni.
Come noto con la Circolare ministeriale n. 5 del 2011 firmata dall’allora ministro del Lavoro Sacconi in materia di appalti e subappalti venne dato un particolare rilievo alla gestione delle interferenze mettendo l’accento sulla necessità di cooperazione e coordinamento tra committenti e appaltatori per raggiungere la predisposizione della sicurezza globale delle opere e dei servizi da realizzare.

L’attività di cooperazione per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e il coordinamento degli interventi per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze tra le imprese coinvolte, si realizza attraverso l’elaborazione obbligatoria del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali previsto dal comma 3 dell’art. 26, che deve comprendere le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui si eseguirà l’opera con l’indicazione delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro committente nella sua azienda alla luce delle concrete lavorazioni svolte.
Il D.U.V.R.I è un documento che non deve limitarsi a descrivere le possibili interferenze nel momento iniziale dei lavori ma deve essere aggiornato in relazione ad ogni variazione delle condizioni originarie, ad esempio qualora nel luogo di lavoro dove si svolge l’appalto intervengano altre imprese o lavoratori autonomi per cui possano concretizzarsi altri rischi di interferenza.
Nel caso in cui l’attività di coordinamento e cooperazione riveli l’assenza di rischi da interferenze è comunque sempre consigliabile redigere il D.U.V.R.I se del caso indicando che non vi sono tali rischi.

Il rischio da interferenza ai fini della valutazione di responsabilità penalmente rilevanti non deve essere limitato alle fattispecie in cui si configurano contatti rischiosi tra le due imprese che concludono l’appalto ma deve riferirsi anche all’attività di prevenzione richiesta ad entrambe al fine di eliminare il rischio.
Per cui anche se l’impresa appaltatrice esegua la sua obbligazione in maniera autonoma nel luogo di lavoro del committente il suo personale dovrà da questi essere informato dei rischi che potrà incontrare con riferimento alla specifica attività che dovrà eseguire.

La Cassazione penale ha elaborato in materia di interferenze il principio per cui se i lavori si svolgono nello stesso cantiere predisposto dal committente-appaltante e in esso quindi si inserisce l’attività dell’appaltatore che deve eseguire l’opera permanendo l’ingerenza dell’appaltante con l’organizzazione del comune cantiere si riterrà sussistente la responsabilità di entrambi per gli obblighi infortunistici.

L’appaltante è dotato di poteri direttivi ed organizzativi del cantiere dove verrà eseguita l’opera appaltata e pertanto con la predisposizione di questo assume la responsabilità di far rispettare le prescrizioni di legge quanto a sicurezza e sorveglianza sia prima che in corso di esecuzione.
Dobbiamo però chiederci quando può escludersi la responsabilità dell’appaltante.

La IV sezione della Cassazione, sentenza n. 6857/2012 dello scorso febbraio, ha ritenuto che può escludersi la responsabilità dell’appaltante quando i lavori sono determinati e circoscritti nell’affidamento all’appaltatore che sia chiamato a svolgerli in totale autonomia organizzativa rispetto al committente.
Ciò vuol dire in pratica che solo se alcuna organizzazione del cantiere sia stata  concretamente effettuata dall’appaltante potrà escludersi la sua responsabilità.
Va detto che configurandosi il rischio di interferenza nei lavori o servizi appaltati applicandosi norme di natura pubblicistica come quelle antinfortunistiche non potrà intervenire alcuna valida pattuizione tra le parti appaltante e appaltatrice che escluda comunque la responsabilità del committente per cui clausole di trasferimento del rischio o della responsabilità ad esclusivo carico dell’appaltatore inserite nel contratto di appalto saranno radicalmente nulle.  



Passando al diritto vivente mi soffermo su tre casi tratti dalla recentissima giurisprudenza che si riferiscono a procedimenti decisi dalla IV sezione penale della Cassazione con sentenze pubblicate a settembre di quest’anno.
     
1) Cass. penale, sez. IV, 19 settembre 2012 n. 35909,
rif. normativi: art. 1655 c.c., art. 590 c.p. lesioni personali colpose, D. Lgs. 626/94 art. 7 co. 2 e 3, D. Lgs. 81/2008 art. 26, appalto e rischi da interferenze.

Il primo caso riguarda l’ infortunio di una lavoratrice di una s.r.l. che aveva riportato l’amputazione parziale di tre dita della mano sinistra, per tale evento erano stati condannati dal Tribunale di Como e dalla Corte di Appello di Milano il presidente del C.D.A di una S.p.a. e i suoi consiglieri delegati per l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
La S.p.A. aveva commissionato lavori di pulizia delle condotte di un asciugatoio di sua proprietà ad una ditta che aveva impiegato anche la dipendente vittima dell’ infortunio.
Agli imputati era stato contestato di non aver cooperato all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto e non aver coordinato gli interventi di protezione dai rischi cui erano esposti i lavoratori impegnati in gruppi misti di dipendenti dell’impresa appaltante e di quella appaltatrice, di non aver promosso la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi sul lavoro.
Gli imputati ricorrenti in Cassazione erano stati condannati per cooperazione colposa nella determinazione delle lesioni alla lavoratrice in relazione alla loro posizione di garanzia derivante dalle rispettive qualità di presidente del C.D.A. della società committente e consiglieri delegati, titolari di poteri decisionali effettivi, provvisti di poteri e facoltà di spesa in materia di sicurezza.
La IV sezione penale della Cassazione ha respinto i ricorsi confermando le condanne della Corte di Appello di Milano.
I giudici dei due gradi di merito avevano accertato la partecipazione di personale di entrambe le società nei lavori di pulizia oggetto dell’appalto e il ruolo di responsabilità apicale dei tre imputati sia nei confronti dei propri dipendenti che nei riguardi delle maestranze della ditta appaltatrice.

Si configurava nell’esecuzione dell’appalto lo svolgimento di una attività unitaria da cui derivavano obbligazioni di garanzia per entrambi gli imprenditori non escluse a priori dall’esistenza di un contratto di appalto.
L’obbligazione di coordinamento a carico del datore di lavoro-committente, già prevista nell’ art. 7 co. 2 del D. Lgs. 626/94, è stata trasfusa nell’ art. 26 del T.U. che stabilisce gli obblighi connessi ai contratti di appalto tra cui, al comma 3, l’ elaborazione obbligatoria del D.U.V.R.I di cui si è detto.
Il giudice di legittimità ha ricordato il principio più volte applicato, ex multis Cass. pen. Sez. IV 30.9.2008 n. 42131, per cui i lavori possono essere appaltati ma non può essere appaltata anche la responsabilità penale e ciò si addice al caso deciso dai giudici viste le specifiche condotte contestate agli imputati investiti di ruolo apicale.
Le condotte e le omissioni dei ricorrenti costituivano violazione delle obbligazioni di garanzia per la tutela della salute dei lavoratori, obblighi che non possono essere delegati come sancito dall’art. 5 del D. Lgs. 494/1996 sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e successivamente dal Testo Unico.

2) Cass. Pen. sez. IV, 27 settembre 2012 n. 37334, rif. normativi:  art. 590 c.p., artt. 8 – 10 del D.P.R. 547/1955, art. 9 D. Lgs. 626/1994. Appalto e responsabilità di un R.S.P.P.

Il secondo caso riguarda l’accertamento della responsabilità di un R.S.P.P. in occasione di un infortunio occorso ad un dipendente di una ditta subappaltatrice che precipitava da un altezza di circa dieci metri cadendo in una buca riportando lesioni personali gravi (art. 583 n. 1 c.p.) da cui derivava un’invalidità permanente.
Venivano condannati in primo grado in quanto riconosciuti colpevoli del reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme antinfortunistiche il capocantiere ed il R.S.P.P. della società committente dei lavori nonchè il capocantiere della società appaltatrice.
I tre imputati ricorrevano in appello e la Corte competente dichiarava n.d.p. nei loro confronti per i reati ascritti per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione confermando però le statuizioni civili per cui costoro ricorrevano alla Corte di Cassazione.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello consideravano come accertamento decisivo ai fini della responsabilità l’adeguatezza o meno del sistema di copertura delle buche.

A tale riguardo l’art. 8 del D.P.R. 547 del 1955 statuisce l’obbligo del datore o dei suoi preposti, qualora sul luogo di lavoro vi siano zone di pericolo e rischi di cadute per i lavoratori, di posizionare dispositivi che impediscano l’accesso ai non autorizzati e di prendere idonee precauzioni per proteggere l’incolumità dei lavoratori autorizzati, in ogni caso apponendo in tali zone segnalazioni ben visibili.
Il successivo art. 10 prevede che le aperture esistenti sul suolo o nei pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali atti ad impedire la caduta e, quando tali misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Nel caso in questione veniva accertato che non vi era alcuna segnalazione della buca che era solo stata ricoperta in maniera a dir poco negligente con lamiere metalliche seppure di notevole peso.
Nella sentenza in commento i giudici della IV sezione hanno evidenziato che la mancanza di adeguata informazione al lavoratore sul pericolo esistente nel luogo di lavoro con la carenza di segnalazione visibile della buca configuravano una causa efficiente dell’infortunio, l’operaio certamente avrebbe evitato di spostare le lamiere o lo avrebbe fatto con cautela se avesse saputo dell’esistenza della buca.

Per quanto concerne la posizione del R.S.P.P. della società committente, egli aveva effettivamente rilevato la presenza della buca sul luogo di lavoro ove doveva svolgersi l’appalto ed il subappalto e, secondo i compiti prescritti dall’ art. 9 del D. Lgs. 626/94,  chiesto integrazioni al Piano Particolareggiato di Sicurezza redatto dalla società appaltatrice con l’adozione di dispositivi opportuni ad evitare il pericolo di caduta ma, dopo la copertura con le lamiere metalliche, se ne era disinteressato omettendo di verificare l’idoneità del rimedio ad evitare infortuni.
L’accorgimento in questione si era infatti rivelato insufficiente stante l’effettivo verificarsi della caduta del lavoratore che aveva riportato gravi lesioni.
La mancanza dell’apposizione di ogni segnalazione secondo i giudici costituiva un altro elemento a carico del preposto al servizio di prevenzione e sicurezza che avrebbe dovuto attivarsi a riguardo.
La Corte di Cassazione ha quindi confermato quanto al R.S.P.P. la sentenza appellata.

3) Cassazione penale, sez. IV, 20 settembre 2012 n. 36284.
Rif. normativi: art. 590 codice penale, art. 7 D.Lgs. 626/1994 trasfuso nell’art. 26 Testo Unico, art. 3 D.Lgs. 494/1996. Responsabilità concorrente di un committente e di un appaltatore.

Il terzo e ultimo caso pratico è relativo ad un incidente occorso ad un operaio caduto dal tetto di un capannone industriale di proprietà della società committente riportando gravi ferite e ciò era stato causato dal cedimento improvviso della struttura e dalla mancanza di strumenti di protezione come cinture di sicurezza, ponteggi o impalcature.
Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano ritenuto responsabili del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche l’amministratore unico della s.r.l. appaltante e il datore di lavoro dell’operaio dichiarandone la responsabilità concorrente.

Per quanto concerne la posizione del committente, al rappresentante legale della s.r.l., era stata contestata la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 494/1996 che al comma 8 prevede l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o del lavoratore autonomo in relazione ai specifici lavori oggetto dell’appalto e di verificare i rischi per la sicurezza quando i lavoratori siano esposti al pericolo di cadere da altezze superiori ai due metri.
Nel caso in questione il committente aveva acquistato l’immobile ad un’asta giudiziaria e pertanto ne conosceva le caratteristiche strutturali e la fatiscenza prima di affidare i lavori, durante l’esecuzione dei lavori aveva frequentato il cantiere richiedendo la rimozione di lastre in eternit, quindi non poteva non aver visionato il ponteggio privo di ripari e nonostante l’evidente precarietà del tetto del capannone non ne aveva accertato la resistenza della copertura al fine di scongiurare la caduta di chi avrebbe effettuato i lavori di sostituzione delle grondaie.
Sussisteva una posizione di garanzia a carico del committente proprietario della struttura con il conseguente obbligo di provvedere alla tutela dell’integrità fisica dell’operaio la cui prestazione era stata utilizzata dall’imprenditore per l’esecuzione del contratto di appalto.
A carico del committente sono stati contestati due profili di colpa : aver omesso di verificare l’idoneità professionale dell’impresa appaltatrice e quello comune all’altro imputato ovvero di aver omesso di verificare il rischio di caduta del lavoratore.

Per la posizione dell’appaltatore vige ugualmente il rispetto delle disposizioni di legge antinfortunistiche che rientrano nel diritto pubblico e quindi non possono essere derogate da atti privati regolanti i rapporti con il committente.
Non è quindi sostenibile la tesi della difesa a sostegno dell’esenzione da responsabilità dell’appaltatore in quanto non compartecipe agli ordini impartiti dal committente al lavoratore infortunato.
Il principio generale applicato dai giudici è che, verificandosi un infortunio, la responsabilità dell’appaltatore non esclude la concorrente responsabilità anche del committente che deve reputarsi corresponsabile qualora l’evento dannoso si colleghi alla sua colposa omissione e questo può configurarsi se abbia consentito l’inizio dei lavori in presenza di situazioni oggettivamente fonte di pericolo per il lavoratore.
Il dovere di sicurezza è riferibile oltre che al datore di lavoro appaltatore anche al committente e questi sarà chiamato a rispondere dell’infortunio qualora sia facilmente percepibile la mancanza sul cantiere delle misure di prevenzione.
Secondo la giurisprudenza non sarebbe sufficiente ad esimerlo da responsabilità l’aver impartito direttive per ovviare a tale situazione potenzialmente pericolosa essendo necessario che ne abbia controllato l’osservanza puntuale (Cass. pen. IV n. 42131/2008).

Va tuttavia precisato che il dovere di sicurezza non può comportare per il committente un controllo continuo sull’organizzazione e l’andamento dei lavori ma il giudicante dovrà considerare la situazione concreta per valutare l’incidenza della condotta del committente nel verificarsi dell’infortunio.
In particolare la valutazione terrà conto della specificità dei lavori, i criteri seguiti dal committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera quanto a capacità tecnico-professionali in rapporto all’attività da svolgere, la concreta ingerenza del committente nei lavori e la presenza di situazioni di pericolo facilmente rilevabili.
Nel caso di specie era stata accertata a carico del committente una evidente culpa in eligendo derivante dall’incapacità tecnica ed organizzativa dell’appaltatore risultante dall’assenza di qualsivoglia dispositivo di protezione sul cantiere il che non poteva non essere stato “notato” dal committente. 


Lo Studio Legale De Valeri con il suo staff è a disposizione per assistenza e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e le problematiche concernenti gli appalti ai recapiti indicati nel blog e alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com




domenica 18 novembre 2012

Salute e sicurezza sul lavoro. Giornata di studio e formazione Roma 27 novembre 2012. Studio Legale De Valeri in collaborazione con EBAFoS e FIRAS - SPP.


La tutela della salute e sicurezza sul lavoro, un tema di grande interesse ed attualità.

Il prossimo 27 novembre segnalo un appuntamento da non perdere per i professionisti della sicurezza sul lavoro e gli imprenditori che desiderano aggiornarsi sugli sviluppi della giurisprudenza sui temi del Testo Unico Salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008 e la normativa antinfortunistica in vigore.

Lo Studio Legale De Valeri in collaborazione con EBAFoS l' Ente bilaterale dell'Artigianato per la formazione e la sicurezza e FIRAS - SPP la federazione italiana dei responsabili e degli addetti alla sicurezza servizi di prevenzione e protezione, ha organizzato un workshop formativo sui grandi temi della sicurezza sul lavoro che si terrà a Roma dalle 14.00 all'Hotel Capannelle, via Siderno 37, nel corso di una giornata di studio, con inizio alle ore 9.00 sul tema " Il S.G.S.L. secondo il modello elaborato da Aja Registars. Analisi delle recenti sentenze della Cassazione penale sul tema della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro."



La partecipazione è gratuita ma occorre registrarsi entro il 26 novembre sul sito www.firas-spp.com/website
Sono previsti 5 crediti formativi per l'aggiornamento dei responsabili della sicurezza RSPP.
Info anche sul sito istituzionale dell'ente bilaterale www.ebafos.com

Il workshop pomeridiano avrà inizio con l'intervento del segretario generale di FIRAS-SPP Vivietta Bellagamba e del presidente nazionale di EBAFoS Anthony Vitali cui seguiranno gli interventi dei relatori, gli avvocati Luigi De Valeri e Massimiliano Domenico Parla ed il consigliere di Cassazione Dr. Tonino Di Bona.

I temi trattati dai professionisti e dal Dr. Di Bona in riferimento alle recenti decisioni dei giudici di legittimità, riguardano l'appalto e le responsabilità dei soggetti interessati, la responsabilità dell'obbligato alla sicurezza ed il contributo causale del lavoratore negli infortuni, la responsabilità penale dell'imprenditore e del delegato alla sicurezza.


Nel corso della giornata verranno presentate le iniziative in programma per il 2013 per gli associati di FIRAS-SPP e le attività di EBAFoS con particolare riguardo alle certificazioni delle competenze dei professionisti.
I lavori termineranno alle ore 18.00.

I professionisti intervenuti saranno a disposizione per chiarimenti e consulenze sulle problematiche trattate al termine delle relazioni e successivamente ai consueti recapiti dello Studio Legale De Valeri.

Vi aspettiamo numerosi.