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mercoledì 8 agosto 2012

Danno da vacanza rovinata, consigli per il turista ... stressato. Richiesta di risarcimento danni entro 10 giorni dal rientro.


Nonostante l'attuale notoria fase di crisi a Roma si registra la consueta invasione di turisti from all the world.
A dire di Federalberghi si sta verificando un calo di oltre il 30% delle prenotazioni rispetto allo scorso anno ma restano ancora molti coloro che anche per una sola settimana decidono di andare in vacanza dopo un anno di lavoro e si affidano agli operatori del settore turistico.
Come cautelarsi per scongiurare la possibilità di incappare in una vacanza poco rilassante per colpa del tour operator, dell'albergatore o del vettore al quale ci siamo rivolti con fiducia attirati da cataloghi o da siti web che promettono veri e propri paradisi in terra ?


I casi più ricorrenti sono lo smarrimento dei bagagli, la mancanza del servizio acquistato con il pacchetto turistico, la stanza che non ha il bagno personale, la mancanza di pulizia, l'eccessiva distanza dal mare, la spiaggia dorata ed il mare cristallino del catalogo che sul posto si rivelano solo un sogno, il viaggio aereo o via mare iniziato e terminato con grave ritardo, ecc.

Cerco di riassumere alcune principali cautele preventive quando si prenota un viaggio organizzato presso una agenzia di viaggi o come spesso accade sul web :

- l'agenzia viaggi e il tour operator devono essere abilitati alla vendita dei pacchetti turistici, presso le Regioni esistono gli uffici licenze dove verificare la regolarità di questi soggetti anche ai fini della loro solvibilità successiva qualora debbano rispondere di eventuali inadempimenti;
- il contratto di acquisto che si è sottoscritto va letto con attenzione perchè deve fare riferimento con precisione alla destinazione e ai servizi che si sono acquistati sul catalogo e il venditore ne deve consegnare copia con la sua sottoscrizione;
-  se viene proposta e si sottoscrive una polizza di assicurazione per tutelarsi da mancate partenze o altre vicissitudini verificare l'esistenza di eventuali franchigie per le spese rimborsabili;
- se si decide di andare all'estero l'agente o il tour operator dovranno informarvi sulla necessità di ottenere i documenti di espatrio, il visto ed eventuali vaccinazioni richieste per l'ingresso nello Stato prescelto ma certamente non potranno essere ritenuti responsabili qualora non riusciate in tempo utile per la partenza ad ottenerli oppure non vogliate sottoporvi alle vaccinazioni prescritte.

Va ricordato che, se il contratto lo prevede, in alcuni specifici casi indicati dall'art. 90 del Codice del consumo, tra cui l'aumento del prezzo del carburante, fino a venti giorni prima della partenza potranno essere richiesti aumenti del prezzo iniziale, qualora però l'aumento superi il 10% del costo complessivo del pacchetto è possibile recedere dal contratto senza penalità e le somme in acconto dovranno essere restituite entro 48 ore.

Quando si è arrivati sul posto e cominciano le disavventure per cui ciò che è stato scelto e prenotato si rivela nei fatti inesistente o di qualità inferiore a quanto esposto sul catalogo o sul web  o se si verificano modifiche sul programma o della sistemazione alberghiera è necessario contestarle in forma scritta al rappresentante del tour operator o dell'agenzia o all'albergatore chiedendone ricevuta su copia predisposta, poi scattare fotografie con data che rappresentino le contestazioni  e raccogliere le dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, conservare le ricevute di spese sostenute inerenti i disagi sopportati, ad esempio l'aver dovuto noleggiare un pulmino per andare al mare che doveva essere vicino alla struttura alberghiera.

Dal 21 giugno 2011 è in vigore il decreto legislativo 79/2011, il Codice del turismo che nel prevedere il "danno da vacanza rovinata" all'art. 47 dispone "nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta."

In sintesi ma solo per semplificare viste le miriadi di situazioni che possono configurarsi e che vanno valutate con attenzione, ricordando l'elaborazione ultradecennale della nostra giurisprudenza, il malcapitato turista che avrà patito un pregiudizio morale, il cosiddetto emotional distress, potrà richiedere il danno derivante dallo stress causato dal non aver goduto interamente del relax tipico della vacanza ma anzi averne sopportato il disagio e, a seconda dei casi, il rimborso integrale o parziale del prezzo pagato all'agenzia o al tour operator con il quale è stato concluso il contratto di acquisto del pacchetto turistico che può comprendere anche il viaggio, fonte anch'esso di potenziali contrattempi.
Il tour operator e l'agenzia risponderanno anche dell'operato dei loro eventuali delegati a fornire il servizio.
I giudici italiani hanno qualificato il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale ed il risarcimento del danno morale è stato accordato in riferimento all'art. 2059 del codice civile unitamente all'art. 92 comma 2 del Codice del consumo che riconosce al consumatore il diritto ad essere risarcito di "ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto."

E' necessario ricordare che entro dieci giorni dal rientro il turista che ha sottoscritto il contratto potrà chiedere il risarcimento dei danni inviando una raccomandata A.R. con cui deve contestare i fatti e le inadempienze riscontrate al tour operator, al venditore - agenzia di viaggi, all'albergatore, al vettore aereo o navale, allegando in copia la documentazione probatoria tra cui il contratto, le foto, ricevute pagamento e quant'altro opportuno riservandosi anche di chiamare in giudizio se necessario i testimoni a conferma delle contestazioni.

Attenzione: per la spedizione vale la data del timbro postale quindi la richiesta può essere inviata anche il decimo e ultimo giorno utile.
Quindi se si sono verificati inadempimenti rispetto a quanto acquistato o promesso sul web è bene scrivere entro questo termine riservandosi poi di integrare la richiesta raccogliendo la documentazione che potrà essere spedita anche successivamente qualora occorra tempo per reperirla.

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per una tempestiva consulenza al ritorno dalle vacanze per verificare se, in base alla normativa e alla casistica elaborata dai giudici, i disservizi lamentati possono sfociare in una richiesta di risarcimento dei danni ed intervenire con una diffida ben congegnata a coloro che sono tenuti al risarcimento in quanto responsabili diretti o hanno venduto il pacchetto turistico, ricordando che sono solidalmente responsabili l'agenzia di viaggio che vi ha venduto il pacchetto turistico, il vettore con cui avete viaggiato e il tour operator, il villaggio, l'albergo o altra struttura, ad es. un bed and breakfast o un residence.
Qualora non si arrivi ad un accordo bonario per il risarcimento il turista danneggiato con il patrocinio dello Studio potrà citare in giudizio dinanzi il Giudice di Pace o il Tribunale competente i responsabili, chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni maggiorati delle spese legali.

Detto che la maggior parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator svolgono la loro attività con professionalità e precisione assicurando ai clienti il godimento delle vacanze prenotate, concludo il mio post augurando a tutti i lettori tranquille e serene vacanze al mare o in montagna all'insegna del massimo relax.

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Avv. Luigi De Valeri
studiolegaledevaleri@gmail.com