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lunedì 13 aprile 2009

INSIDIA STRADALE - Buche e tombini, danni e Pubblica Amministrazione.



E' capitato spesso a motociclisti e pedoni di farsi male cadendo a causa di buche e tombini sul manto stradale o sul marciapiede la cui manutenzione affidata ai Comuni lascia spesso a desiderare. Chi risponde dei danni in questi casi di cosiddetta insidia stradale e che possibilità si ha di essere risarciti ?
Innanzitutto dobbiamo precisare che la Pubblica Amministrazione non è responsabile se il fatto è accaduto in una strada privata. In autostrada risponde la società concessionaria del servizio tenuta alla manutenzione nei confronti dell'utente che con il passaggio al casello ed il pagamento del pedaggio conclude un vero e proprio contratto con il concessionario.

Per il risarcimento di questi danni, sia fisici che materiali, trovano applicazione gli articoli del codice civile: il 2043 "risarcimento per fatto illecito" e il 2051 "danno da cosa in custodia".
La Cassazione civile, tra le tante, suggerisco di leggere le sentenze della III sezione n. 15383 del 2006 e la recente n. 390 del 2008, ritiene che la responsabilità dell'ente proprietario della strada ha carattere oggettivo e per la sua sussistenza è sufficiente il nesso causale tra la cosa in custodia, ad esempio la strada, e il danno arrecato alla persona, ad esempio il pedone che scivola sul ghiaccio, senza dare rilievo alla condotta del custode, il Comune, e l'osservanza di un obbligo di vigilanza. Solo se si verifica il caso fortuito, ad esempio olio sul manto stradale perduto pochi minuti prima da un autobus e motociclista che a causa di questo cade poco dopo, la responsabilità dell'ente proprietario della strada è esclusa.
Il caso fortuito è un evento esterno imprevedibile ed inevitabile, che può essere costituito anche dal fatto di un terzo o dello stesso danneggiato.
Quando non si applica l'art. 2051 che dispone "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" per l'impossibilità concreta di custodire il bene demaniale nella sua interezza, i giudici fanno ricorso all'art. 2043 "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno", per cui l'ente pubblico risponde dei danni derivanti da questi beni in base alla regola generale del neminem laedere, configurandosi un suo comportamento colposo.
Il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi del fatto doloso o colposo che ha causato il danno, il nesso di causalità, il danno ingiusto patito e l'imputabilità soggettiva all'ente proprietario della strada mentre quest'ultimo ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza del caso fortuito per esimersi da ogni responsabilità.
Dovrà essere accertata una situazione di pericolo occulto per l'utente della strada aperta al pubblico, la cosiddetta insidia o trabocchetto, caratterizzata, secondo la giurisprudenza, da un elemento oggettivo, la "non visibilità", e un elemento soggettivo, la "non prevedibilità".
Spetta al danneggiato provare l'esistenza dei due elementi, ad esempio che la buca era celata da foglie o altri detriti o le condizioni atmosferiche che ne impedivano la visibilità e che tale insidia non era per lui prevedibile. La caduta a causa di una buca creatasi da vari giorni sul marciapiede che si percorre abitualmente per andare al lavoro non avrebbe il requisito della imprevedibilità.
Il soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale dovrà aver usato la normale diligenza senza contribuire al verificarsi del fatto dannoso, ad esempio nel caso del conducente di un ciclomotore rovinato a terra per un tombino, con il tempo incassato nel manto stradale, che circolava nella tarda serata a fari spenti potrebbe configurarsi un concorso di responsabilità.
In base all'esperienza acquisita suggerisco a coloro che dovessero incappare in queste disavventure di chiedere l'immediato intervento della polizia municipale, della polizia stradale o dei carabinieri e far rilevare sul posto le condizioni della strada e verbalizzare nell'immediatezza del fatto l'esistenza della buca o del tombino configurante l'insidia o trabocchetto, scattare se possibile alcune foto dei luoghi prima che vengano ripristinati dal Comune e/o dalle ditte responsabili della manutenzione e premunirsi di testimoni che abbiano assistito all'evento dannoso. Queste accortezze permetteranno di poter intraprendere con maggiori probabilità di successo la procedura di risarcimento dei danni nei confronti della Pubblica Amministrazione da avviarsi con la richiesta formale di risarcimento mediante raccomandata a.r. allegando appena disponibile copia del verbale dell'autorità intervenuta.