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mercoledì 31 dicembre 2008

INDEX RERUM - POST PUBBLICATI

Per favorire la ricerca ai lettori riportiamo l'elenco dei temi trattati nei post che troverete scorrendo il blog partendo dagli ultimi inseriti dall'Avv. Luigi DE VALERI e dai collaboratori, a destra troverete i post nell'archivio mensile.
Buona lettura.

11 LUGLIO 2009 - DANNI DA SINISTRI STRADALI - L'indennizzo diretto non è obbligatorio.
13 APRILE 2009 - INSIDIA STRADALE - Buche e tombini, danni e Pubblica Amministrazione.
13 MARZO 2009 - PRIVACY - Computer da eliminare e dati personali.
3 MARZO 2009 - ULTIME DALLE CORTI - TRIBUTARIO - Se il consulente delegato non paga il tributo per il cliente.
1 FEBBRAIO 2009 - STALKING - Atti persecutori dagli ex. Approvata la legge 38 del 2009, introdotto il nuovo reato.

26 DICEMBRE 2008 - LAVORO, MOBBING - Nessuna tassazione sul risarcimento del danno.

6 NOVEMBRE 2008 - VERBA IURIS. CONSUMATORI - La garanzia per i vizi della cosa venduta.

2 NOVEMBRE 2008 - LITIGHIAMO O CONCILIAMO ? La mediazione civile.

23 OTTOBRE 2008 - THE HUMOUR CORNER - Ridiamo su avvocati e giudici.

22 OTTOBRE 2008 - VERBA IURIS. CONDOMINIO - Il lastrico solare.

21 OTTOBRE 2008 - VERBA IURIS. SUCCESSIONI - Il testamento olografo.

20 OTTOBRE 2008 - DURA LEX SED LEX - Il risarcimento al disoccupato nel caso di incidente stradale.

venerdì 26 dicembre 2008

ULTIME DALLE CORTI - Lavoro, mobbing: nessuna tassazione sul risarcimento del danno.

Mobbing è un termine coniato negli anni settanta dall'etologo Konrad Lorenz per definire il comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un loro simile allo scopo di allontanarlo dal branco, deriva dal latino mobile vulgus ovvero "plebaglia ", "gente disordinata che provoca sommosse".
Nel diritto del lavoro "mobbing" è l'insieme dei comportamenti prolungati nel tempo del datore di lavoro o del superiore gerarchico nei confronti del sottoposto con i quali, ponendo in atto vessazioni sul lavoratore, adibendolo a mansioni inferiori alla professionalità acquisita, favorendo maldicenze, utilizzando critiche infondate ed abusi psicologici, lo si induce ad abbandonare il posto, evitando di licenziarlo, o lo si punisce per un comportamento non gradito. In tal modo si provocano danni alla salute, psicofisici, talvolta alla capacità lavorativa con eventuali influenze negative sulla vita di relazione del lavoratore.
Questi danni sono passibili di risarcimento pecuniario a carico del datore di lavoro responsabile direttamente o tramite suoi dipendenti ex art. 2049 Codice civile "responsabilità dei padroni e dei committenti". I giudici del lavoro fanno per lo più riferimento all'art. 2087 del Codice civile che tutela le condizioni di lavoro statuendo "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa lemisure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."
La Cassazione ha ribadito, sezioni unite n. 26972 del 24 giugno-11 novembre 2008, che la violazione del datore di lavoro degli obblighi dell'art. 2087 citato dà luogo al risarcimento dei danni per la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, tutelata dall'art. 32 Costituzione, o della dignità personale del lavoratore, art. 2, 4 e 32 Cost., nel caso del pregiudizio alla professionalità da dequalificazione.
Segnalo ai lettori la recentissima decisione della Cassazione, da cui trae spunto questo commento, la n. 28887 del 9 dicembre 2008, con la quale si è precisato che il risarcimento del danno per la lesione della professionalità e dell'immagine accordato al lavoratore che ha subito un demansionamento non è tassabile. La Corte ha ribadito che in tema di imposte sui redditi le somme percepite a titolo risarcitorio dal contribuente costituiscono redditi imponibili solo quando reintegrano un danno costituito dalla mancata percezione dei redditi, come stabilito dall'art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.
Le somme ricevute quale risarcimento dal lavoratore a seguito di un ricorso di lavoro che si è concluso con sentenza di condanna del datore di lavoro, responsabile di atti di mobbing, non costituiscono reddito imponibile e non rientrano nel reddito tassabile.

Da operatore del diritto del lavoro, devo consigliare coloro che sono costretti a subire durante l'attività lavorativa comportamenti reiterati riconducibili a "mobbing" di non attendere che tali soprusi, ripetuti in quanto tollerati dal lavoratore, che teme di perdere il posto, si ripercuotano sulla propria sfera personale e familiare, come talvolta accaduto provocando gravi conseguenze, ma agire senza ritardo chiedendone l'immediata cessazione con una diffida formale mediante raccomandata a.r. indirizzata al datore di lavoro, elencando le vessazioni subite precisandone la provenienza, dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico, riservandosi in difetto ogni più opportuna azione in sede civile o penale secondo la tutela accordata dalla vigente normativa.


giovedì 6 novembre 2008

Verba iuris. Consumatori. LA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA.


In questa sezione l'Avv. De Valeri dà una breve spiegazione su termini ed istituti del diritto di uso ricorrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate al tema trattato. Chi lo desidera può chiedere ulteriori chiarimenti alla mail
studiolegaledevaleri@gmail.com.

La garanzia per i vizi nella vendita.
La vendita è il contratto con il quale si trasferisce la proprietà di una cosa o di un altro diritto a fronte del pagamento di un prezzo (art. 1470 codice civile).
Colui che vende è tenuto a garantire che la cosa venduta non abbia vizi che la rendano non idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano il valore in modo rilevante.
Nel caso in cui il venditore in mala fede non abbia informato il compratore sui vizi della cosa l'accordo che limita o esclude la garanzia non ha valore. (art. 1490 codice civile).
La garanzia non è dovuta in due casi: se il compratore conosceva i vizi al momento di concludere il contratto o se i vizi erano di facile riconoscibilità ed il venditore non aveva dichiarato che la cosa era esente da essi (art. 1491 codice civile).
Il compratore nell'ipotesi di esistenza di vizi della cosa vigendo la garanzia può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo corrisposto al venditore.
Se la cosa oggetto della vendita è andata distrutta in conseguenza dei vizi il compratore ha diritto alla risoluzione, se viceversa la cosa è perita per caso fortuito o per sua colpa, è stata rivenduta a terzi o trasformata, il compratore potrà chiedere solo la riduzione del prezzo (art. 1492 codice civile).
Ovviamente se il contratto di vendita viene risolto il venditore deve restituire le somme percepite a titolo di prezzo e rimborsare al compratore le eventuali spese sostenute per la vendita mentre quest'ultimo deve restituire la cosa salvo che questa non sia perita a causa dei vizi (art. 1493 codice civile).
Il venditore deve comunque risarcire il danno al compratore salvo dare la prova che non conosceva i vizi della cosa senza averne colpa.
Se esistenti il venditore dovrà risarcire anche i danni causati al comparatore dai vizi della cosa (art. 1494 codice civile).
Di fondamentale importanza è infine l'art. 1495 del codice civile.
Il compratore deve denunziare entro otto giorni dalla scoperta i vizi al venditore se non vuole decadere dal diritto alla garanzia, salvo che le parti abbiamo concordato un termine superiore o la legge disponga diversamente.
Ricordiamo che in deroga a questo breve termine ma solo per le vendite di prodotti ai consumatori, escludendo la vendita tra privati o tra ditte, la legge dispone che la denuncia possa avvenire entro due mesi dalla scoperta del vizio e la garanzia abbia durata biennale (D.Lgs. 206/2005 cd. Codice del Consumo).
La denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o li abbia nascosti. In sede giudiziale il compratore deve agire entro un anno dalla consegna della cosa, se inadempiente sia convenuto in giudizio dal venditore per l'esecuzione del contratto può far valere la garanzia solo se abbia denunciato il vizio della cosa entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna.

Decorso un anno il diritto è prescritto, ovvero si estingue poichè il titolare non lo ha esercitato entro il termine fissato dalla legge.
In conclusione una curiosità: se la vendita ha oggetto un animale è operativa e come la garanzia per i vizi ? La risposta è positiva e l'art. 1496 stabilisce che è regolata da leggi speciali o, in difetto, dagli usi locali, in mancanza di entrambi si applicano le regole degli articoli precedenti.

domenica 2 novembre 2008

Litighiamo o conciliamo?


Il disegno di legge n. 1441 bis, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati, da approvare da parte del Senato, prevede (art. 62 bis) l'obbligo, da parte degli avvocati di avvertire i loro clienti sulla possibilità di adire una procedura di conciliazione in alternativa alla lite giudiziaria.
Ma cosa è la "conciliazione" detta anche mediazione civile ?
E ' una procedura informale e flessibile attraverso la quale un conciliatore, terzo imparziale, indipendente e neutrale, scelto dalle parti, agevola la ripresa di un dialogo fra di loro, facilita una costruttiva comunicazione, aiuta la riattivazione di un rapporto più positivo, al fine di raggiungere un accordo volontario e condiviso in grado di soddisfare i loro interessi.
Gli avvocati sono strumenti essenziali di questa procedura in quanto assistono le parti pianificando gli incontri necessari redigendo infine l'accordo finale con pieno valore contrattuale.
L'Avv. De Valeri unitamente all' Avv. Sbardella sono in grado di assistere i clienti durante la procedura di conciliazione.
La conciliazione sicuramente rappresenta una opzione aggiuntiva che un buon avvocato può suggerire ai suoi clienti quando ne vede una probabile utilità.
Per maggiori dettagli e chiarimenti si può accedere al sito http://www.associazione-aicom.it/

giovedì 23 ottobre 2008

THE HUMOUR CORNER. Ridiamo su avvocati e giudici.


Le freddure più divertenti su avvocati e giudici.
Inviate le vostre storielle a studiolegaledevaleri@gmail.com, le migliori saranno pubblicate nel blog.

Un cliente va dall'avvocato e gli chiede quale sia il suo onorario per una consulenza.
L'avvocato " 10.000 euro ogni tre domande". "Ma non è un pò caro ?" osserva il cliente.
E l'avvocato "Sì, e ora mi faccia la terza domanda."
***
Il giudice all'imputato: "Perchè ha colpito sua moglie con un ferro da stiro ? ". L'imputato con indifferenza: "Stava prendendo una brutta piega."
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Che differenza c'è tra Dio e un avvocato ? Dio non pensa di essere un avvocato.
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Roberto va a trovare all'ospedale il suo amico Piero che ha avuto un incidente stradale.
"Ciao Piero come stai ?"gli chiede. "Sto meglio ora, grazie" gli risponde Piero.
E Roberto: "E puoi alzarti ?" E l'altro serio: "Beh, il medico dice di sì .... l'avvocato no".

mercoledì 22 ottobre 2008

Verba iuris. Condominio. IL LASTRICO SOLARE


In questa sezione l'Avv. De Valeri dà una breve spiegazione su termini ed istituti del diritto di uso ricorrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate ai termini giuridici citati.
Chi lo desidera può ricevere chiarimenti rivolgendosi alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com
Il lastrico solare -
E' la copertura degli edifici condominiali. Il lastrico solare è comune quando l'uso è di tutti i condomini, è di uso esclusivo quando in tutto o in parte fa parte della proprietà di uno o più condomini. Nel caso di lastrico solare comune le spese di riparazione o ricostruzione devono essere ripartite tra tutti i condomini secondo le tabelle millesimali di proprietà (art. 1123, 1° comma codice civile) o, nel caso vi sia un diverso grado di utilizzo, in proporzione all'uso che ogni condomino può farne (art. 1123, 2°comma).
Se invece il lastrico solare è di uso esclusivo le spese sono a carico di coloro che ne hanno l'uso per un terzo e per il resto a carico di tutti gli altri condomini o di coloro ai quali la parte di edificio sovrastata dal lastrico è a servizio in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ognuno di questi (art. 1126 codice civile).

martedì 21 ottobre 2008

Verba iuris. Successioni. IL TESTAMENTO OLOGRAFO



In questa sezione l' Avv. De Valeri dà una breve spiegazione di termini del diritto di uso corrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate ai termini giuridici citati.
Chi lo desidera può ricevere chiarimenti rivolgendosi alla mail: studiolegaledevaleri@gmail.com

Il testamento olografo -
Si dice olografo, termine di derivazione greca che vuol dire "interamente scritto", il testamento scritto per intero dalla persona defunta, detto anche "de cuius", con l'apposizione di una data, giorno,mese ed anno, e da questi sottoscritto "di mano" (art. 602 codice civile). La firma deve essere apposta al termine delle disposizioni e può essere fatta anche senza nome e cognome ma deve designare con certezza la persona che dispone dei propri beni per essere valida.
Il testamento olografo può essere impugnato, ovvero contestato, da chiunque vi ha interesse, contestandone l'effettiva redazione e veridicità della firma da parte del defunto e nei casi di incapacità di questi (art. 591 codice civile), la legge dispone che sono incapaci a disporre per testamento dei propri beni i minori, gli infermi di mente se interdetti e coloro che, seppur non interdetti, sono stati per cause anche transitorie incapaci di intendere e di volere al momento in cui scrissero il testamento. Per quest'ultimo caso l'incapacità va rigorosamente provata.
L'azione con cui si impugna il testamento deve essere iniziata entro cinque anni dal giorno in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione, decorso tale termine scatta la prescrizione.

lunedì 20 ottobre 2008

Dura lex sed lex - IL RISARCIMENTO AL DISOCCUPATO NEL CASO DI INCIDENTE STRADALE.


In questa sezione l' Avv. De Valeri commenta la giurisprudenza di merito e di legittimità e la produzione legislativa affrontando temi di interesse generale.

IL RISARCIMENTO PER LA RIDUZIONE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA SPECIFICA SPETTA ANCHE AL DISOCCUPATO.
In tema di danni da incidente stradale la Cassazione con la recente sentenza n. 16639/08 ha ribadito l'orientamento, già espresso nella decisione n. 18945/03, secondo cui colui che subisce danni fisici a causa di un sinistro, seppur disoccupato, ha diritto anche al risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica qualora quest'ultima risulti accertata.
Il danno da invalidità temporanea può essere escluso dalla temporanea mancanza di un reddito per il disoccupato ma non il danno collegato all'invalidità permanente che inflisca sulla futura capacità di guadagno del danneggiato quando costui inizierà un'attività lavorativa retribuita.
Ai giudici di piazza Cavour era stato sottoposto il caso di un uomo, ex-operaio, che mentre guidava il suo ciclomotore era stato colpito da un auto che usciva in retromarcia da un parcheggio.
Il malcapitato aveva riportato gravi lesioni personali con esiti permanenti tra cui la perdita di un occhio. Il giudice di primo grado poichè costui non portava il casco al momento del sinistro nel liquidare il danno gli aveva attribuito una corresponsabilità del 25%.
La Corte di Appello, a seguito dell'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice del responsabile, non aveva riconosciuto alcun risarcimento al danneggiato a titolo di riduzione della capacità lavorativa specifica poichè questi era risultato disoccupato al momento del fatto. L'ex operaio pertanto aveva proposto ricorso dinanzi la Suprema Corte.
I giudici di legittimità, pur riconoscendo il diritto del disoccupato al risarcimento del danno patrimoniale futuro collegato all'invalidità permanente, hanno ribadito che spetta all'interessato fornire la prova del danno da accertare in concreto e da individuare nella riduzione della capacità lavorativa specifica ovvero di produrre reddito in relazione all'attività normalmente svolta che, nel caso di specie, era quella di lavoratore subordinato precisamente di operaio.
Ovviamente se risulti provato che il danneggiato sia disoccupato per propria scelta questi non avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa specifica.
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I lettori possono esprimere un commento o chiedere chiarimenti alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com, riferendosi anche a vicende effettivamente accadute avendo cura di evitare l'indicazione di nomi e caratteristiche dei protagonisti.